Per il Diritto a una giustizia con la G maiuscola!


QUESTO BLOG NASCE DAL LIBRO "VITTIME PER SEMPRE", DI BARBARA BENEDETTELLI, SCRITTRICE E ATTIVISTA DER I DIRITTI DELLE VITTIME. UN TESTO DI DENUNCIA FORTE. PAGINE ACCORATE, SCRITTE CON PASSIONE CIVILE E RIGORE. NON UN LIBRO, UNA CAUSA - AMA DIRE LA BENEDETTELLI - CHE DEVE ESSERE DI TUTTI E CHE VA OLTRE LE IDEOLOGIE PERCHE' LA VITA E' UN BENE SUPER PARTES, COME LA GIUSTIZIA! DALL'IMPEGNO CIVILE DELLA BENEDETTELLI NASCE UN MOVIMENTO ATTIVO DI PERSONE, COLPITE O MENO DAL REATO CONTRO LA VITA: GIUSTIZIA E DIRITTI PER I CITTADINI COLPITI DAL REATO CONTRO LA VITA


"Nel testo, come nel blog, la parola Vittime, al plurale, indica i congiunti di chi è stato ucciso, mentre al singolare indica la persona uccisa. La “V” maiuscola è invece una scelta che sottolinea il valore “unico” di una condizione immeritata, non voluta, di grande e durevole sofferenza. Dobbiamo a queste persone un rispetto che, ancora oggi, non c'è. Quando vedrò la parola Vittime con la "V" maiuscola in ogni testo, ogni commento, ogni blog, ogni giornale allora potrò dire: "Le nostre parole sono arrivate all'anima del mondo e lo hanno cambiato!"

BB

mercoledì 8 giugno 2011

I Diritti delle Vittime - Raccomandazione N° R (85) 11 del Consiglio d'Europa


DAL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL QUADRO
DEL DIRITTO PENALE E DELLA PROCEDURA PENALE
(adottata dal Comitato dei Ministri il 28 giugno 1985, in occasione della 387ª riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, in base all’articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa,
Considerato che gli obiettivi del sistema di giustizia penale sono tradizionalmente e innanzitutto definiti in termini di rapporti tra lo Stato e il colpevole;
Considerato che, di conseguenza, il funzionamento di tale sistema ha talvolta la tendenza ad accrescere piuttosto che diminuire i problemi della vittima;
Considerato che una delle funzioni fondamentali della giustizia penale dovrebbe essere quella di rispondere alle necessità della vittima e di salvaguardarne gli interessi;
Considerato che è altresì indispensabile accrescere la fiducia della vittima nella giustizia penale e incoraggiarne la cooperazione soprattutto in qualità di testimone; Considerato che per conseguire tale scopo, nel sistema di giustizia penale, si rende necessario valutare attentamente i danni fisici, psicologici, materiali e sociali subiti dalla vittima e analizzare gli approcci idonei a soddisfare le sue esigenze;
Considerato che i provvedimenti in questo senso non entrano necessariamente in conflitto con altri obiettivi del diritto penale e della procedura penale – come il rafforzamento delle regole sociali e il reinserimento del criminale – ma possono in realtà aiutare a raggiungerli e facilitare l’eventuale riconciliazione fra la vittima e il colpevole;
Considerato che le necessità e gli interessi della vittima dovrebbero avere maggior rilievo durante tutte le fasi del processo penale;
Vista la Convenzione europea sull’indennizzo delle vittime di crimini violenti,
I. Raccomanda ai governi degli Stati membri di rivedere la propria legislazione e prassi sulla base delle seguenti linee direttrici:
A. Pubblica Sicurezza
1. I funzionari di polizia dovranno essere preparati a trattare le vittime in maniera chiara, costruttiva e rassicurante;
2. Dovranno illustrare alla vittima le modalità per ricevere assistenza, consigli pratici e giuridici, e le possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti da parte del colpevole o l’indennizzo da parte dello Stato;
3. La vittima dovrà essere informata sull’evoluzione delle indagini;
4. In ogni rapporto sottoposto agli organi giudiziari, la polizia dovrà descrivere nella maniera più chiara e completa possibile le ferite e i danni riportati dalla vittima;
B. Procedimenti giudiziari
5. In questa sede non dovrà essere presa alcuna decisione discrezionale senza adeguata considerazione per la questione del risarcimento del danno subito dalla vittima, ivi compreso ogni serio sforzo compiuto a questo fine dal colpevole;
6. La vittima dovrà essere messa a conoscenza della decisione definitiva concernente il perseguimento del reato in cui è parte lesa, a meno che specifichi di non desiderare tale informazione;
7. La vittima dovrà disporre del diritto di richiedere la revisione da parte dell’autorità competente di un eventuale decreto di archiviazione o del diritto di procedere per citazione diretta;
C. Deposizione della vittima
8. In tutte le fasi dell’iter giudiziario, l’interrogatorio della vittima dovrà essere condotto nel rispetto della sua situazione personale, dei suoi diritti e della sua dignità. Nella misura del possibile e nei casi opportuni, i bambini e i malati o minorati psichici dovranno essere interrogati in presenza dei genitori o del tutore o di altra persona qualificata per assisterli;
D. Udienze
9. La vittima dovrà essere informata:
- della data e del luogo in cui si svolgeranno le udienze riguardanti i reati che ha dovuto subire;
- delle possibilità di ottenere l’indennizzo e il risarcimento nel quadro della procedura penale, di beneficiare di un’assistenza o di consigli giuridici;
- delle modalità con le quali sarà informata delle decisioni prese;
10. Il tribunale penale dovrà ordinare il risarcimento da parte del colpevole a beneficio della vittima. A questo scopo dovranno essere rimosse le attuali limitazioni di giurisdizione, le altre restrizioni e le difficoltà di ordine tecnico che pongano ostacoli alla realizzazione di tale intento;
11. Nella legislazione, il risarcimento potrà sia costituire l’unica pena che sostituirsi o aggiungersi ad essa;
12. Tutte le informazioni utili sulle ferite e i danni subiti dalla vittima dovranno essere fornite all’autorità giudiziaria perché essa possa, in sede di definizione della natura e dell’entità della sanzione, prendere in considerazione:
- La necessità di un risarcimento;
- Qualsiasi atto di riparazione o di rifusione compiuto dal colpevole o qualunque sincero sforzo in questo senso;
13. Nei casi in cui la potestà giudiziale possa aggiungere delle imposizioni di ordine pecuniario al pronunciato di una citazione, di una sospensione della pena, di un decreto di libertà vigilata o di qualsiasi altra misura, dovrà essere accordata particolare importanza al risarcimento da parte del colpevole del danno subito dalla vittima;
E. Esecuzione della condanna
14. Se il risarcimento è accordato a titolo di sanzione penale dovrà essere recuperato secondo le stesse modalità delle altre ammende e avere priorità su ogni altra pena pecuniaria imposta al colpevole. Negli altri casi, la vittima dovrà essere aiutata per quanto sia possibile nelle operazioni di riscossione;
F. Protezione della vita privata
15. Le politiche d’informazione e di relazione con il pubblico nel quadro dell’istruzione e del giudizio dei reati dovranno tenere debitamente conto della necessità di proteggere la vittima da ogni pubblicità che possa pregiudicare la sua vita privata o la sua dignità. Qualora il tipo di reato, il particolare status, la situazione o la sicurezza personale della parte lesa richiedano una speciale protezione, il processo penale precedente la sentenza dovrà svolgersi a porte chiuse e la divulgazione dei dati personali della vittima dovrà essere oggetto di adeguate restrizioni;
G. Particolare protezione della vittima
16. Qualora risulti necessario, specialmente nel caso sia implicata la criminalità organizzata, la vittima e la sua famiglia dovranno essere efficacemente protette da minacce e tentativi di vendetta.
II. Raccomanda ai governi degli Stati membri:
1. di esaminare gli eventuali vantaggi presentati dai sistemi di mediazione e di conciliazione;
2. di promuovere e di incoraggiare le ricerche sull’efficacia delle disposizioni concernenti le vittime. 
L'ITALIA NON SI E' ANCORA ADEGUATA!
IN ITALIA UNA MADRE ALLA QUALE E' STATA UCCISA LA FIGLIA PUO' ESSERE CACCIATA DALL'AULA DI UN TRIBUNALE. PUO' DOVER INCONTRARE L'ASSASSINO DEL PROPRIO FIGLIO A TEATRO A RIDERE DELLE BATTUTE DI UN ATTORE SENZA CHE QUESTI SIA ANCORA ANDATO A GIUDIZIO. NON HA IL DIRITTO DI RIFIUTARE IL PATTEGGIAMENTO NE' DI RICORRERE IN APPELLO, NE', TANTO MENO, DI TESTIMONIARE LA VITA DI CHI E' STATO AMMAZZATO. IN ITALIA SI ARRIVA AD ACCUSARE LE VITTIME DI ESSERE LA CAUSA DELLA LORO FINE. IN ITALIA UN ASSASSINO PUO' BENEFICIARE DI SCONTI, PREMI, PUO' STUDIARE, TROVARE LAVORO, RIFARSI UNA VITA. LE SUE VITTIME NO. SONO LASCIATE SOLE. SOLE. UNA MADRE PUO' ARRIVARE A UCCIDERSI A DUE GIORNI DALLA MORTE DEL FIGLIO. IN ITALIA GLI ASSASSINI POSSONO BENEFICIARE DEL PUBBLICO PATROCINIO, LE VITTIME SPESSO DEVONO VENDERE CIO' CHE HANNO PER FARE FRONTE ALLE SPESE PRIMA DI AVERE UN MINIMO DI RISARCIMENTO.IN ITALIA UN PEDOFILO PUO' FARE UCCIDERE LA MADRE DELLA SUA VITTIMA PERCHE' HA TESTIMONIATO CONTRO DI LUI. UNA PERSONA PUO' UCCIDERE CON LA PROPRIA AUTO E PAGARE UNA SEMPLICE MULTA. UN ASSASSINO PUO' ENTRARE NELLE ESISTENZE DEI FAMILIARI DELLA SUA VITTIMA, QUANDO VUOLE E ANCHE A MEZZO STAMPA, PER CHIEDERE UN PERDONO CHE HA IL SOLO FINE DI UNA LIBERTA' ANTICIPATA O DI UNO SCONTO DI PENA. IN ITALIA NON HO MAI SENTITO PARLARE DI UN ASSASSINO CHE HA POI DEDICATO LA SUA VITA AGLI ALTRI, COME INVECE SPESSO FANNO I FAMILIARI DI CHI E' STATO UCCISO!

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